Dimissioni dal lavoro della mamma entro l’anno del bambino: quello che devi sapere

0
1404
Dimissioni dal lavoro della mamma entro l'anno del bambino: quello che devi sapere

Dimissioni dal lavoro della mamma entro l’anno del bambino: vediamo oggi come funzionano le dimissioni presentate dalla mamma lavoratrice prima che il bambino soffi la prima candelina e compia un anno di vita.

Le dimissioni devono essere rassegnate non oltre l’anno del bimbo\a, attraverso una lettera presentata al proprio datore di lavoro.
Deve essere chiesta la convalida al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per zona, presentando copia di detta lettera di dimissioni.

La dipendente verrà poi convocata dal capo, in quanto deve essere valutata l’effettiva e consapevole volontà di ciò che sta facendo dall’ufficio preposto.

Dopo 45 gg dalla richiesta le viene rilasciato un documento di convalida,  così si chiama e verrà inviato al lavoratore e al datore di lavoro, il quale procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La mamma lavoratrice non è obbligata a dare il preavviso.

Le dovrà essere pagata l’ indennità sostitutiva del preavviso anche nel caso in cui (e quest è una novità) la stessa rassegna le dimissioni perché ha trovato un nuovo impiego.

Inoltre avrà diritto alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) su domanda dell’interessata (domanda non automatica).

Leggi anche:

Il bello di essere mamma: elenco di tutti gli aspetti positivi

La fatica invisibile dell’essere mamma dolci ma guerriere

Mamma blogger: come combinare blog e figli

Dimissioni dal lavoro della mamma lavoratrice

Cosa prevede la normativa

E’ vietato il licenziamento:

  • Della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • Del padre lavoratore che fruisce al posto della madre del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino. Per congedi di paternità si intende il congedo obbligatorio dal padre in assenza della madre per morte, grave infermità, abbandono o se la madre è una lavoratrice autonoma. (art.55 d.legislativo 151/2015)

Le uniche eccezioni a questi divieti si hanno in caso di licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività aziendale, mancato superamento del periodo di prova.

Dimissioni entro il primo anno del bambino

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, (vedi sopra) la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali analoghe a quelle previste in caso di licenziamento ed inoltre non è tenuta ad assolvere il preavviso. In altre parole la lavoratrice avrà diritto:

  • al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso;
  • alla percezione della Naspi (il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, al versamento del ticket di licenziamento).

È opportuno ricordare che devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (ITL):

  • la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
  • a risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
  • In assenza di convalida il licenziamento è nullo.

Dimissioni volontarie di una mamma e NASPI

Sulla NASPI: quali sono i requisiti? In cosa consiste?

  1. Stato di disoccupazione.
  2. Minimo di 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione + 30 giornate di lavoro EFFETTIVO a prescindere dalla contribuizione, nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.
  3. Deve essere richiesta entro 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  4. Viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi.
  5. È calcolata sulla base della retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni. Non può superare i 1.300 euro mensili e viene ridotta progressivamente del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

Se l’articolo ti è piaciuto condividilo sui tuoi social. Ci aiuterai a crescere!

Visita anche il profilo Instagram e la pagina Facebook

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here