Gravidanza e lavoro è un binomio che molto spesso fa difficoltà a coesistere per i datori di lavoro. Troppo spesso sentiamo di future mamme e neomamme che rischiano di perdere, o perdono, il proprio posto di lavoro solo per aver scelto di mettere al mondo un figlio. È proprio quest’ultimo a essere visto come un impedimento nel poter continuare a svolgere le normali mansioni. Per questo, è giusto che le lavoratrici in gravidanza conoscano i loro diritti.
I datori di lavoro che non rinnovano il contratto a una lavoratrice solo perché incinta rischia di essere condannato per discriminazione di genere. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza numero n. 5476 del 26 febbraio 2021.
Le donne lavoratrici che vengono licenziate o a cui non viene rinnovato il contratto perché sono in gravidanza possono ricorrere alla legge per fare giustizia. Questo tipo di comportamento del datore di lavoro è infatti scorretto in quanto si tratta di un comportamento discriminatorio.
Tutela in caso di licenziamento delle lavoratrici in gravidanza
Il nostro ordinamento, infatti, tutela il lavoratore dal cosiddetto licenziamento discriminatorio, ossia dal recesso intimato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione all’attività sindacale, nonché da ragioni razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basate sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali del dipendente. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha infatti ribadito che licenziare una lavoratrice, solo perché incinta, può rappresentare una discriminazione basata sul sesso. Una situazione che si manifesta quando il licenziamento della persona avviene in concomitanza al mantenimento in servizio di tutti gli altri lavoratori che presentavano contratti analoghi. Licenziare una lavoratrice con questa unica motivazione va a contrastare quanto indicato dalla normativa italiana in materia di licenziamento illegittimo, inoltre contrasta anche con quanto detto dagli 2, n.1, e 3, n.1 della direttiva 76/207.
Licenziamento e mancato rinnovo discriminatorio: la tutela prevista
Nel caso in cui si verifichi questo tipo di licenziamento, la donna lavoratrice viene tutelata dalla legge. Ci sono delle norme chiamate «tutela reintegratoria piena» che prevedono determinati obblighi dei datori di lavoro che hanno licenziato ingiustamente. Come:
- il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro;
- corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore attraverso un’altra occupazione (l’indennità non può comunque essere inferiore alle cinque mensilità);
- versare i contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione;
Le regole sono contenute nell’art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e nell’art. 2 del decreto legislativo 23/2015 (decreto attuativo del cd. Jobs act) per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015: le tutele previste, però, sono del tutto identiche.